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CAUZIONI BENEFICIARI PUBBLICI
•
Rateizzazione Imposte (Agenzia delle Entrate)
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Cauzioni Doganali
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Cauzioni per diritti e regolamenti U.E.
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Cauzioni per concessioni pubbliche
•
Cauzioni per rimborso IVA (Agenzia delle Entrate)
•
Cauzioni i per appalti
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Cauzioni esattoriali
•
Cauzioni per accise
•
Cauzioni per urbanizzazione
•
Cauzioni per imposte di successione e INVIM
•
Cauzione per smaltimento rifiuti
CAUZIONI PER CONCESSIONI PUBBLICHE
•
Cauzioni per l'apertura di Agenzie Viaggi e Turismo
•
Cauzioni per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri
•
Cauzioni per l'anticipazione di contributo nazionali e comunitari
•
Cauzioni per l'adempimento di obbligazioni assunte per l'ottenimento di contributi
•
Cauzioni per l'anticipazione di contributi per programmi di cooperazione a favore di
paesi in via di sviluppo
•
Cauzioni per il recupero ambientale
•
Cauzioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
•
Cauzioni per le ricevitorie Totocalcio e Superenalotto
•
Cauzioni per la corresponsione di penalità
•
Cauzioni per il rilascio di concessioni edilizie
•
Cauzioni per opere di urbanizzazione
•
Cauzioni per contratti esattoriali
•
Cauzioni per l'adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione di "fare" e "dare"
scaturente dalla legge o dalle condizioni dettate dall'Ente Pubblico Beneficiario
FIDEJUSSIONI FRA PRIVATI E/O AZIENDE
Questo tipo di garanzie fidejussorie si suddividono in relazione al rapporto sottostante che può
essere :
•
Compravendita Immobiliare ;
•
Vendita sulla carta di immobili da costruire o in corso di costruzione ;
•
Permuta Immobiliare ;
•
Compromesso di Vendita ;
•
Canoni di locazione e locazione di immobili ;
•
Depositi pecuniari di locazione ;
•
Contratti di appalto fra privati ;
•
Leasing Immobiliare ;
•
Mutuo ipotecario ;
•
Mutuo edilizio ;
•
Fornitura continuativa di beni ;
•
Prestazioni continuative di servizi ;
•
Appalti fra privati e/o aziende ;
•
Locazioni di aziende e/o rami di aziende ;
•
Transazioni fra privati e/o aziende ;
•
Franchising ;
•
Cancellazioni di gravami ipotecari ;
•
Sopravvenienza di passività occulte anche di natura fiscale ;
•
Revocatoria fallimentare e ordinaria ;
•
Acquisto di multiproprietà ;
•
Concessione di licenze, mandati, rappresentanze, depositi ;
•
Fedeltà al datore di lavoro ;
•
Adempimento di obbligazioni di "fare" e di "dare" scaturenti da pattuizioni fra le parti.
FIDEJUSSIONI PER LOCAZIONI
Vengono rilasciate per garantire il pagamento del corrispettivo in occasione di:
•
Cessione di beni immobili o mobili
•
Cessione d'azienda o ramo d'azienda
•
Forniture e servizi
•
Affitto d'azienda o ramo d'azienda
•
Locazioni commerciali
La fideiussione per gli affitti si divide in due casi:
•
1-A garanzia dei canoni mensili di un anno;
•
2-A garanzia del versamento cauzionale a fine di garantire
il buono stato dell’immobile;
Fideiussioni per locazioni ad uso privato:
Documentazione da allegare per istruire pratica :
•
Contratto o preliminare d’affitto ;
•
Codice Fiscale e Carta d’Identità del contraente;
•
Busta paga o altri redditi(CDU, 740);
Locazione uso
commerciale:
•
Contratto o preliminare d’affitto;
•
Codice Fiscale e Carta d’identità dell’amministratore;
•
Bilanci;
•
Certificato Camera Commercio;
Leasing
•
Leasing immobiliare
•
Leasing Mobiliare
FIDEJUSSIONI
EDILI legge 210, integrazione articolo 122
AMBITO DI APPLICAZIONE
1) AMBITO SOGGETTIVO
la nuova disciplina, conformemente alle più recenti
disposizioni in materia di tutela del
consumatore, trova applicazione esclusivamente nei
confronti delle persone fisiche, pertanto,
non riguarda le vendite immobiliari a società o enti
collettivi.
IL decreto individua espressamente quali beneficiari delle garanzie:
1) i promissari acquirenti di un immobile da
costruire;
2) gli acquirenti di un immobile da costruire;
3) le persone fisiche che abbiano stipulato ogni
altro contratto, compreso quello di leasing, che
abbia o possa avere per effetto il trasferimento non
immediato della proprietà o di ogni altro
diritto reale di godimento su un immobile da costruire.
Per quanto concerne i soggetti tenuti alla tutela, la
legge subordina l'applicabilità' della normativa alla
condizione che il venditore sia innanzitutto un
imprenditore(persona fisica o società), oppure una
cooperativa edilizia.
La legge non si applica, quindi, quando la cessione
avviene da parte di un privato che intende vendere un
fabbricato in via del tutto occasionale.
L'applicazione della tutela ai casi in cui il venditore
sia un operatore professionale non richiede, peraltro,che
il venditore debba essere anche il costruttore materiale
dell'edificio.
Nella nuova normativa paiono, pertanto, rientrare:
1) La vendita di fabbricato da costruire(vendita
di cosa futura)
2) La vendita di fabbricato in corso di
costruzione di proprietà di terzi;
3) La permuta di area o di edificio esistente con
immobile da costruire;
4) La vendita di immobile con corrispettivo
costituito dall'obbligo dell'acquirente di costruire a
propria cura e spese un edificio su diversa area del
venditore;
La compravendita soggetta a condizione sospensiva o con
previsione di un termine. La tutela, infatti, concerne i
soli "immobili da costruire",che la legge
individua nei fabbricati per i quali sia stato richiesto
il permesso di costruire e:
a) la costruzione non sia ancora iniziata ovvero
b) la costruzione sia ancora in corso, ma non
ancora ultimata e comunque in stadio tale da non
consentire il rilascio del certificato di agibilità. in
altri termini, la tutela si applica ai fabbricati che
siano ancora da edificare o che comunque siano in corso di
costruzione, mentre non si applica ai fabbricati ultimati
o esistenti, anche se oggetto di contratti preliminari o
di altri contratti come sopra individuati. La legge
definisce il fabbricato ultimato quello che sia in stadio
tale da consentire il rilascio del certificato di
agibilità. E' da ritenersi, pertanto, che con richiesta
del certificato di agibilità l'immobile debba essere
considerato come ultimato e sfugga alla disciplina in
esame.
Inoltre, stante il chiaro riferimento al permesso di
costruire, si ritiene che non debbano rientrare nella
disciplina in oggetto gli immobili per i quali non sia
stato ancora richiesto al comune il titolo abilitativo.
Il provvedimento nell'individuare il proprio ambito di
applicazione, utilizza genericamente l'espressione
immobile; ne deriva che il sistema di garanzie deve
ritenersi dovuto sia nel caso di vendita di edifici
residenziali, sia nel caso di vendita di fabbricati ad uso
diverso( box, negozi, uffici,ecc...), purché acquistati
da persone.
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