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 Napoli, sabato 4 settembre 2010

   

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Fidejussioni e Cauzioni
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CAUZIONI BENEFICIARI PUBBLICI

  Rateizzazione Imposte (Agenzia delle Entrate)
  Cauzioni Doganali
  Cauzioni per diritti e regolamenti U.E.
  Cauzioni per concessioni pubbliche
  Cauzioni per rimborso IVA (Agenzia delle Entrate)
  Cauzioni i per appalti
  Cauzioni esattoriali
  Cauzioni per accise
  Cauzioni per urbanizzazione
  Cauzioni per imposte di successione e INVIM
  Cauzione per smaltimento rifiuti



CAUZIONI PER CONCESSIONI PUBBLICHE
  Cauzioni per l'apertura di Agenzie Viaggi e Turismo
  Cauzioni per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri
  Cauzioni per l'anticipazione di contributo nazionali e comunitari
  Cauzioni per l'adempimento di obbligazioni assunte per l'ottenimento di contributi
  Cauzioni per l'anticipazione di contributi per programmi di cooperazione a favore di paesi in via di sviluppo
  Cauzioni per il recupero ambientale
  Cauzioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
  Cauzioni per le ricevitorie Totocalcio e Superenalotto
  Cauzioni per la corresponsione di penalità
  Cauzioni per il rilascio di concessioni edilizie
  Cauzioni per opere di urbanizzazione
  Cauzioni per contratti esattoriali
  Cauzioni per l'adempimento di ogni e qualsiasi obbligazione di "fare" e "dare" scaturente dalla legge o dalle condizioni dettate dall'Ente Pubblico Beneficiario



FIDEJUSSIONI FRA PRIVATI E/O AZIENDE
Questo tipo di garanzie fidejussorie si suddividono in relazione al rapporto sottostante che può essere :
  Compravendita Immobiliare ;
  Vendita sulla carta di immobili da costruire o in corso di costruzione ;
  Permuta Immobiliare ;
  Compromesso di Vendita ;
  Canoni di locazione e locazione di immobili ;
  Depositi pecuniari di locazione ;
  Contratti di appalto fra privati ;
  Leasing Immobiliare ;
  Mutuo ipotecario ;
  Mutuo edilizio ;
  Fornitura continuativa di beni ;
  Prestazioni continuative di servizi ;
  Appalti fra privati e/o aziende ;
  Locazioni di aziende e/o rami di aziende ;
  Transazioni fra privati e/o aziende ;
  Franchising ;
  Cancellazioni di gravami ipotecari ;
  Sopravvenienza di passività occulte anche di natura fiscale ;
  Revocatoria fallimentare e ordinaria ;
  Acquisto di multiproprietà ;
  Concessione di licenze, mandati, rappresentanze, depositi ;
  Fedeltà al datore di lavoro ;
  Adempimento di obbligazioni di "fare" e di "dare" scaturenti da pattuizioni fra le parti.



FIDEJUSSIONI PER LOCAZIONI
Vengono rilasciate per garantire il pagamento del corrispettivo in occasione di:
  Cessione di beni immobili o mobili
  Cessione d'azienda o ramo d'azienda
  Forniture e servizi
  Affitto d'azienda o ramo d'azienda
  Locazioni commerciali

La fideiussione per gli affitti si divide in due casi:
  1-A garanzia dei canoni mensili di un anno;
  2-A garanzia del versamento cauzionale a fine di garantire il buono stato dell’immobile;

Fideiussioni per locazioni ad uso privato:
Documentazione da allegare per istruire pratica :

  Contratto o preliminare d’affitto ;
  Codice Fiscale e Carta d’Identità del contraente;
  Busta paga o altri redditi(CDU, 740);

Locazione uso commerciale:
  Contratto o preliminare d’affitto;
  Codice Fiscale e Carta d’identità dell’amministratore;
  Bilanci;
  Certificato Camera Commercio;

Leasing
  Leasing immobiliare
  Leasing Mobiliare



FIDEJUSSIONI EDILI legge 210, integrazione articolo 122
AMBITO DI APPLICAZIONE


1) AMBITO SOGGETTIVO
la nuova disciplina, conformemente alle più recenti disposizioni in materia di tutela del
consumatore, trova applicazione esclusivamente nei confronti delle persone fisiche, pertanto,
non riguarda le vendite immobiliari a società o enti collettivi.


IL decreto individua espressamente quali beneficiari delle garanzie:
1) i promissari acquirenti di un immobile da costruire;
2) gli acquirenti di un immobile da costruire;
3) le persone fisiche che abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che
abbia o possa avere per effetto il trasferimento non immediato della proprietà o di ogni altro
diritto reale di godimento su un immobile da costruire.
Per quanto concerne i soggetti tenuti alla tutela, la legge subordina l'applicabilità' della normativa alla condizione che il venditore sia innanzitutto un imprenditore(persona fisica o società), oppure una cooperativa edilizia.
La legge non si applica, quindi, quando la cessione avviene da parte di un privato che intende vendere un fabbricato in via del tutto occasionale.
L'applicazione della tutela ai casi in cui il venditore sia un operatore professionale non richiede, peraltro,che il venditore debba essere anche il costruttore materiale dell'edificio.


Nella nuova normativa paiono, pertanto, rientrare:

1) La vendita di fabbricato da costruire(vendita di cosa futura)
2) La vendita di fabbricato in corso di costruzione di proprietà di terzi;
3) La permuta di area o di edificio esistente con immobile da costruire;
4) La vendita di immobile con corrispettivo costituito dall'obbligo dell'acquirente di costruire a
propria cura e spese un edificio su diversa area del venditore;
La compravendita soggetta a condizione sospensiva o con previsione di un termine. La tutela, infatti, concerne i soli "immobili da costruire",che la legge individua nei fabbricati per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e:
a) la costruzione non sia ancora iniziata ovvero
b) la costruzione sia ancora in corso, ma non ancora ultimata e comunque in stadio tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità. in altri termini, la tutela si applica ai fabbricati che siano ancora da edificare o che comunque siano in corso di costruzione, mentre non si applica ai fabbricati ultimati o esistenti, anche se oggetto di contratti preliminari o di altri contratti come sopra individuati. La legge definisce il fabbricato ultimato quello che sia in stadio tale da consentire il rilascio del certificato di agibilità. E' da ritenersi, pertanto, che con richiesta del certificato di agibilità l'immobile debba essere considerato come ultimato e sfugga alla disciplina in esame.
Inoltre, stante il chiaro riferimento al permesso di costruire, si ritiene che non debbano rientrare nella disciplina in oggetto gli immobili per i quali non sia stato ancora richiesto al comune il titolo abilitativo.
Il provvedimento nell'individuare il proprio ambito di applicazione, utilizza genericamente l'espressione immobile; ne deriva che il sistema di garanzie deve ritenersi dovuto sia nel caso di vendita di edifici residenziali, sia nel caso di vendita di fabbricati ad uso diverso( box, negozi, uffici,ecc...), purché acquistati da persone.





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